Art. 8
Allegato IV

Art. 8

84 / 95
In vigore dal 13 apr 2008
La procedura di recupero è da istituirsi nel territorio della Parte contraente: (a) dove il debitore ha la residenza o la sede legale; (b) dove il debitore ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente; (c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi(a) e (b) che precedono, dove il debitore possiede dei beni; (d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a), (b) e (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-8-2