Allegato IV
Art. 13
In vigore dal 13 apr 2008
Le decisioni di cui all' che sono esecutive nella Parte contraente di origine sono eseguite in conformità con la legislazione in vigore nella Parte contraente in causa. Se necessario, l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente destinataria può, su richiesta, emettere un provvedimento ingiuntivo.
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