Allegato IV
Art. 9
85 / 95In vigore dal 13 apr 2008
1. Le disposizioni degli non impediscono ad una Parte contraente o ad un organismo da questa autorizzato, che agisca su richiesta di EUROCONTROL, di procedere al recupero della somma dovuta mediante ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, in conformità alla procedura amministrativa o giudiziaria della Parte contraente interessata.
2. La facoltà di ritenzione e di vendita coattiva si applica anche alle attrezzature, parti di ricambio, carburante, materiali e documenti dell'aeromobile oggetto di ritenzione o vendita.
3. La validità e gli effetti della ritenzione e della vendita coattiva sono determinati dalla legislazione della Parte contraente nella quale è stata effettuata la ritenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2008-03-18;71#art-ai-9-2