Art. 10

Responsabilità amministrativa degli enti

In vigore dal 29 dic 2007
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall', si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. 7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all', commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. 8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall', comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni. 9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote. 10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-10

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