Art. 12

Attività di indagine a fini di confisca

In vigore dal 12 apr 2006
1. In relazione ai reati di cui all' della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell' della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-12

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