Art. 15
Interventi in materia di armi da fuoco
In vigore dal 12 apr 2006
1. Al secondo comma dell' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
2. Al primo comma dell' della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonché l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-15