Convenzione

Art. 35

Soluzione delle controversie

In vigore dal 12 apr 2006
Soluzione delle controversie 1. Gli Stati Parte s'impegnano a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato. 2. Qualsiasi controversia fra due o più Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte. 3. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 di questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva. 4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 di questo articolo può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-35

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