Convenzione
Art. 40
Denuncia
In vigore dal 12 apr 2006
Denuncia
1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati membri l'hanno denunciata.
3. La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-40