Protocollo 1
Art. 3
Terminologia
In vigore dal 12 apr 2006
Terminologia
a) L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitù o prelievo di organi;
b) Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile sfruttamento di cui al capoverso (a) del presente articolo, è irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui al capoverso a);
c) il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o l'accoglienza di un fanciullo al fine di sfruttarlo sarà considerato "tratta di persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al capoverso a) del presente articolo;
(d) il termine "fanciullo" significa qualsiasi persona di età inferiore a diciotto anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-3