Protocollo 1

Art. 7

Status delle vittime della tratta di persone negli Stati di accoglienza

In vigore dal 12 apr 2006
Status delle vittime della tratta di persone negli Stati di accoglienza 1. Oltre a prendere provvedimenti ai sensi dell' del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminerà se sia il caso di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo territorio, provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati. 2. Nell'applicare la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terrà debitamente conto dei fattori umanitari e personali.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-7

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