Protocollo 1
Art. 9
Prevenzione della tratta delle persone
In vigore dal 12 apr 2006
Prevenzione della tratta delle persone
1. Gli Stati Parte istituiscono politiche, programmi, nonché altre misure per:
a) prevenire e combattere la tratta delle persone; e
b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione.
2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti come ricerche, campagne d'informazione e campagne nei mezzi d'informazione, nonché iniziative sociali ed economiche, al fine di prevenire e combattere la tratta delle persone.
3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabilite in conformità al presente articolo, includeranno, a seconda di come convenga, una cooperazione con le organizzazioni non-governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della società civile.
4. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure, in particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale, per rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le donne ed i fanciulli, vulnerabili alla tratta, come la povertà, il sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunità.
5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure legislative o altri provvedimenti come le misure in materia d'istruzione, di natura sociale o culturale, in particolare per mezzo di una cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di scoraggiare una domanda che favorisca le forme di sfruttamento delle persone, in particolare di donne e di bambini, e che sfoci nella tratta di persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-9