Protocollo 1

Art. 13

Legittimità e validità dei documenti

In vigore dal 12 apr 2006
Legittimità e validità dei documenti Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte verifica, conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi ragionevoli, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome e che si sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-13

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