Protocollo 1

Art. 11

Misure di confine

In vigore dal 12 apr 2006
Misure di confine 1. Fatti salvi gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parti rafforzano per quanto possibile i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare la tratta delle persone. 2. Ciascun Stato Parte adotta le misure legislative, o altre misure appropriate, per impedire, per quanto possibile, l'utilizzazione di mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali ai fini della perpetrazione dei reati determinati in conformità all' del presente Protocollo. 3. Se del caso, e fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, tali misure prevedono l'obbligo per i trasportatori commerciali, ivi compresa qualsiasi compagnia dì trasporti o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di accertare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza. 4. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformità alla sua legislazione interna, affinché l'obbligo enunciato al paragrafo 3 del presente articolo sia accompagnato da sanzioni. 5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i quali permettano, in conformità alla sua legislazione interna, di negare l'ingresso alle persone implicate nella perpetrazione di reati determinati in conformità al presente Protocollo o di annullare il loro visto. 6. Fatto salvo l' della Convenzione, gli Stati Parte prevedono di rafforzare la cooperazione fra i loro servizi di controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il mantenimento di vie di comunicazione dirette.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-11

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