Protocollo 1

Art. 12

Sicurezza e controllo dei documenti

In vigore dal 12 apr 2006
Sicurezza e controllo dei documenti Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili: a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identità che rilascia siano di qualità tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, nè falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente b) per garantire l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo