Protocollo 1
Art. 12
Sicurezza e controllo dei documenti
In vigore dal 12 apr 2006
Sicurezza e controllo dei documenti
Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili:
a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identità che rilascia siano di qualità tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, nè falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente
b) per garantire l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-12