Convenzione

Art. 12

Confisca e sequestro

In vigore dal 12 apr 2006
Confisca e sequestro 1. Gli Stati Parti adottano, nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca i: a) dei proventi di reato derivanti da reati determinati dalla presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi (b) dei beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la perpetrazione dei reati di cui alla presente Convenzione. 2. Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per consentire l'individuazione, la localizzazione, il blocco, o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca. 3. Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte, in altri beni, tali beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, in luogo; del provento. 4. Se il provento di reato è stato confuso con beni lecitamente acquisiti, tali beni fatto salvo qualsiasi potere di blocco o di sequestro, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore preventivato del provento di reato. 5. I redditi o altri vantaggi derivati dai proventi di reato, dai beni in cui il provento di reato è stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo, allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato. 6. Ai fini del presente articolo e dell',ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altri organi competenti al fine di ordinare che documenti bancari, finanziari o commerciali siano esibiti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo. 7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di esigere che l'autore di un reato stabilisca l'origine lecita dei presunti proventi di reato o di altri beni passibili di confisca, nella misura in cui tale esigenza è compatibile con i principi del loro diritto interno e con la natura della procedura giudiziaria e di altri procedimenti. 8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede. 9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che vi sono contenute sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-12

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