Convenzione
Art. 17
Trasferimento delle persone condannate
In vigore dal 12 apr 2006
Trasferimento delle persone condannate
Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati previsti dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-17