Convenzione
Art. 19
Indagini comuni
In vigore dal 12 apr 2006
Indagini comuni
Gli Stati Parti valutano l'opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-19