Convenzione
Art. 14
Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati
In vigore dal 12 apr 2006
Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati
1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni i sensi dell' o , paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all' della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.
3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese che prevedono:
(a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto istituito in applicazione dell', paragrafo 2 c) della presente Convenzione ed agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;
(b) di spartire con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-14