Convenzione
Art. 22
Istituzione del casellario penale
In vigore dal 12 apr 2006
Istituzione del casellario penale
Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-22