Convenzione

Art. 8

Penalizzazione della corruzione

In vigore dal 12 apr 2006
Penalizzazione della corruzione 1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente: a) promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per sè stesso o per altra persona o entità, affinché compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali; b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per sè stesso o per altra persona o entità, affinché compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. 2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altre necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che coinvolgono un pubblico ufficiale straniero o un funzionario internazionale..Allo stesso modo, ciascuno Stato Parte prevede di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte adotta altresì le misure necessarie a conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice di un reato stabilito in conformità al presente articolo. 4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell' della presente Convenzione, "pubblico ufficiale" indica un pubblico ufficiale o una persona che fornisce un servizio pubblico, nel modo in questa denominazione è definita nel diritto interno ed applicata nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita tale funzione.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-8

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