Convenzione
Art. 4
Tutela della sovranità
In vigore dal 12 apr 2006
Tutela della sovranità
1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell'altro Stato dal suo diritto interno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-4