Art. 4 · Tutela della sovranità
Convenzione

Art. 4

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Tutela della sovranità

In vigore dal 12 apr 2006
Tutela della sovranità 1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati. 2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell'altro Stato dal suo diritto interno.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-4