Convenzione
Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 apr 2006
Ambito di applicazione
1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio dell'azione penale per:
(a) I reati stabiliti ai sensi degli della presente Convenzione; e
(b) I reati gravi, come da della presente Convenzione;
laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.
2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se:
(a) è commesso in più di uno Stato;
(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
(c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno
Stato; o
(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-3