Art. 3 · Ambito di applicazione
Convenzione

Art. 3

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Ambito di applicazione

In vigore dal 12 apr 2006
Ambito di applicazione 1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio dell'azione penale per: (a) I reati stabiliti ai sensi degli della presente Convenzione; e (b) I reati gravi, come da della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato. 2. Ai fini del paragrafo i del presente articolo, un reato è di natura transnazionale se: (a) è commesso in più di uno Stato; (b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; (c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o (d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-3