Convenzione

Art. 7

Misure per combattere il riciclaggio di denaro

In vigore dal 12 apr 2006
Misure per combattere il riciclaggio di denaro 1. Ogni Stato Parte: a) istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire ed individuare ogni forma di riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l'accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e dichiarazione di transazioni sospette; b) fatti salvi gli della presente Convenzione, si accerta che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro (comprese, ove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale, alle condizioni previste dal suo diritto interno, e, a tal fine prevede la creazione di un servizio di informazioni finanziarie che funga da centro nazionale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro. 2. Gli Stati Parte prevedono l'attuazione di misure effettive per rilevare e controllare il movimento transfrontaliero di denaro in contante et di titoli negoziabili, rispettando le garanzie che assicurano una corretta utilizzazione delle informazioni, senza ostacolare in alcun modo la circolazione di capitali lecitivi. In particolare, potrà essere stabilito l'obbligo, per i privati e le imprese, di segnalare i trasferimenti oltre frontiera di rilevanti somme in denaro contante e di titoli negoziabili. 3. Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le iniziative pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali per lottare contro il riciclaggio di denaro. 4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale regionale, sub-regionale e bilaterale fra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-7

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