Protocollo 1
Art. 14
Clausola di salvaguardia
In vigore dal 12 apr 2006
Clausola di salvaguardia
1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha incidenza sui diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e dei privati in forza del diritto internazionale, ivi compreso del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale relativo ai diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo statuto dei rifugiati ed al principio di non- allontanamento che vi è enunciato.
2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo tale che le persone non siano oggetto di discriminazione per via del fatto che sono vittime di una tratta.
L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi ai principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-p-14