Convenzione
Art. 38
Entrata in vigore
In vigore dal 12 apr 2006
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.
2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-38