Convenzione

Art. 34

Attuazione della Convenzione

In vigore dal 12 apr 2006
Attuazione della Convenzione 1. Ciascuno Stato. Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione. 2. I reati previsti dagli della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del paragrafo 1 dell' della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l' della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. 3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-34

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