Convenzione
Art. 33
Segretariato
In vigore dal 12 apr 2006
Segretariato
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.
2. Il Segretariato:
(a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte all' della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;
(b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall', paragrafo
5, della presente Convenzione; e
(c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni regionali ed internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-c-33