Art. 33 · Segretariato
Convenzione

Art. 33

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Segretariato

In vigore dal 12 apr 2006
Segretariato 1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione. 2. Il Segretariato: (a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte all' della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti; (b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall', paragrafo 5, della presente Convenzione; e (c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni regionali ed internazionali.
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