Art. 11
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
In vigore dal 12 apr 2006
Ipotesi speciali di confisca obbligatoria
e confisca per equivalente
1. Per i reati di cui all' della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-11