Art. 7

Trasferimento dei procedimenti penali

In vigore dal 12 apr 2006
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall' della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge. 2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell' della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-7

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