Art. 6

Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria

In vigore dal 12 apr 2006
Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria 1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell' della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione. 2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell' della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-6

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