Art. 4
AbrogatoCircostanza aggravante
In vigore dal 6 apr 2018
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-4