Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 12 apr 2006
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all', di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-2

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