Art. 5
Autorità centrale ed autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli
In vigore dal 12 apr 2006
Autorità centrale ed autorità di riferimento
per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli
1. L'autorità centrale ai sensi dell', paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-16;146#art-rd-5