Convenzione
Art. 6
SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
In vigore dal 8 gen 2006
- SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
1. Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per la messa in opera e l'applicazione ad un impianto di smaltimento di combustibile esaurito in progetto, di procedure volte a:
i) valutare tutti i fattori pertinenti connessi al sito che sono suscettibili di influire sulla sicurezza dell'impianto nel corso di tutta la durata della sua vita utile;
ii) valutare l'impatto che tale impianto è suscettibile di avere, dal punto di vista della sicurezza, sugli individui, la società e l'ambiente;
iii) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla sicurezza dell'impianto;
iv) consultare le Parti contraenti limitrofe all'impianto, qualora vi sia il rischio che ne derivino conseguenze per esse e comunicare loro, se lo richiedono, i dati generali relativi all'impianto affinché possano valutarne il probabile impatto in termini di sicurezza sul loro territorio.
2. Ciò facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguati provvedimenti affinché gli impianti non abbiano effetti inaccettabili su altre Parti contraenti, e ne sceglie il sito in conformità alle prescrizioni generali di sicurezza enunciate all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-6