Convenzione
Art. 5
IMPIANTI ESISTENTI
In vigore dal 8 gen 2006
- IMPIANTI ESISTENTI
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per verificare la sicurezza di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito, esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fa in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-5