Convenzione
Art. 1
OBIETTIVI
In vigore dal 8 gen 2006
Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI SICUREZZA
DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
PREAMBOLO
CAPITOLO PRIMO
OBIETTIVI, DEFINIZIONI E PORTATA DI APPLICAZIONE
ARTICOLO PRIMO OBIETTIVI
DEFINIZIONI
PORTATA DI APPLICAZIONE
CAPITOLO 2
SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
IMPIANTI ESISTENTI
SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
USO DEGLI IMPIANTI
STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
CAPITOLO 3
PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI
SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
USO DEGLI IMPIANTI
MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA
CAPITOLO 4
MISURE APPLICATIVE
QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE
ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
GARANZIA DI QUALITÀ
RADIOPROTEZIONE DURANTE L'USO
ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA
DECLASSAMENTO
CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE
MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI
FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO
CAPITOLO 6 RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI
RIUNIONE PREPARATORIA
RIUNIONI D'ESAME
RIUNIONI STRAORDINARIE
RAPPORTI
PARTECIPAZIONE
RAPPORTI DI SINTESI
LINGUE
CONFIDENZIALITÀ
SEGRETARIATO
CAPITOLO 7 CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI
SOLUZIONE DELLLE CONTROVERSIE
FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE
ENTRATA IN VIGORE
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
DENUNCIA
DEPOSITARIO
TESTI AUTENTICI
PREAMBOLO
Le Parti contraenti,
i) Riconoscendo che l'esercizio dei reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anch'esse rifiuti radioattivi;
ii) Riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi;
iii) Ribadendo l'importanza per la comunità internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
iv) Riconoscendo l'importanza d'informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
v) Auspicando promuovere una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero;
vi) Ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
vii) Riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, dal momento che alcuni Stati considerano che il combustibile esaurito è una risorsa di valore che può essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di stoccarlo definitivamente;
viii) Riconoscendo che il combustibile esaurito ed i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformità agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione;
ix) Dichiarando l'importanza della cooperazione internazionale per il rafforzamento della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per mezzo di meccanismi bilaterali e multilaterali, nonché della presente Convenzione incentivante;
x) Tenendo a mente i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno avanzati e degli Stati ad economia di transizione, nonché l'opportunità di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante;
xi) Convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui ciò è compatibile con la sicurezza dello smaltimento di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nello Stato in cui sono prodotti, pur riconoscendo che in determinate circostanze uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di queste a beneficio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni;
xii) Riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l'importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera;
xiii) Tenendo a mente la Convenzione sulla sicurezza nucleare, la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari, la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidenti nucleari o di emergenza radiologica, la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, la Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dall'immersione di rifiuti e di altri materiali, come emendata ed altri strumenti internazionali pertinenti;
xiv) Tenendo a mente i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti ed alla sicurezza delle fonti d'irradiazioni, stabilite sotto l'egida di varie organizzazioni nel documento dell'AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato "Principi per la gestione dei rifiuti radioattivi", come pure nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive;
xv) Rammentando il capitolo 22 del programma Agenda 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l'importanza fondamentale di una gestione sicura ed ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi;
xvi) Riconoscendo l'opportunità di rafforzare il sistema di controllo internazionale che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all'.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione;
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO PRIMO - OBIETTIVI
Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:
i) Raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
ii) Fare in modo che a tutti gli stadi dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinché gli individui, la società e l'ambiente siano protetti, oggigiorno ed in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza peraltro pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro;
iii) Prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuare tali conseguenze nel caso in cui tali incidenti si produrrebbero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-1