Convenzione
Art. 10
STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
In vigore dal 8 gen 2006
- STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO
Se, in conformità al suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte contraente destina del combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, quest'operazione sarà effettuata in conformità agli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-10