Convenzione
Art. 14
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
In vigore dal 8 gen 2006
- PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI
Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinché:
i) al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, la società e l'ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o ad emissioni incontrollate;
ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle disposizioni tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi diverso da un impianto di stoccaggio definitivo;
iii) nella fase di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
iv) le tecnologie utilizzate per la concezione e la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull'esperienza, su collaudi o analisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-14