Convenzione

Art. 17

MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA

In vigore dal 8 gen 2006
- MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo: i) siano conservate le pratiche richieste dall'organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto; ii) si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso; iii) Qualora in ogni periodo di controllo istituzionale attivo, si denoti un'emissione non programmata di materie radioattive nell'ambiente, vengano messe in opera misure d'intervento in caso di necessità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo