Convenzione
Art. 17
MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA
In vigore dal 8 gen 2006
- MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo:
i) siano conservate le pratiche richieste dall'organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione ed al contenuto di tale impianto;
ii) si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi come la sorveglianza o le limitazioni d'accesso;
iii) Qualora in ogni periodo di controllo istituzionale attivo, si denoti un'emissione non programmata di materie radioattive nell'ambiente, vengano messe in opera misure d'intervento in caso di necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-17