Convenzione
Art. 15
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
In vigore dal 8 gen 2006
- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile;
ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza
e ad una
valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall'organo di regolamentazione;
iii) prima dell'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, al fine di completare le valutazioni di cui al capoverso i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-15