Convenzione

Art. 15

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

In vigore dal 8 gen 2006
- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché: i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile; ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall'organo di regolamentazione; iii) prima dell'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, al fine di completare le valutazioni di cui al capoverso i).
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-15

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VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Art. 15 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo