Art. 15 · VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Convenzione

Art. 15

15 / 44

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

In vigore dal 8 gen 2006
- VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché: i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall'impianto e coprire la sua durata di vita utile; ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda ad una valutazione sistematica della sicurezza e ad una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall'organo di regolamentazione; iii) prima dell'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, siano compilate versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario, al fine di completare le valutazioni di cui al capoverso i).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-15