Convenzione

Art. 20

ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE

In vigore dal 8 gen 2006
- ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE 1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all', dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilità assegnategli. 2. Ciascuna Parte contraente adotta, in conformità al suo quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-20

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