Convenzione
Art. 20
ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
In vigore dal 8 gen 2006
- ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE
1. Ciascuna Parte contraente istituisce o designa un organismo di regolamentazione incaricato di attuare il quadro legislativo e regolamentare di cui all', dotato in misura adeguata di poteri, di competenza e di risorse umane e finanziarie per assumere le responsabilità assegnategli.
2. Ciascuna Parte contraente adotta, in conformità al suo quadro legislativo e regolamentare, misure appropriate per garantire l'indipendenza effettiva delle funzioni di regolamentazione rispetto alle altre funzioni negli organismi che trattano sia lo smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi sia la regolamentazione in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-20