Convenzione
Art. 21
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE
In vigore dal 8 gen 2006
- RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE
1. Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi incomba al titolare dell'autorizzazione corrispondente e prende i provvedimenti necessari affinché ogni titolare di tale autorizzazione assuma la propria responsabilità.
2. In mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile, la responsabilità spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione sullo smaltimento del combustibile esaurito o sui rifiuti radioattivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-21