Convenzione

Art. 21

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE

In vigore dal 8 gen 2006
- RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE 1. Ciascuna Parte contraente fa il necessario affinché la responsabilità primaria della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi incomba al titolare dell'autorizzazione corrispondente e prende i provvedimenti necessari affinché ogni titolare di tale autorizzazione assuma la propria responsabilità. 2. In mancanza di titolare di un'autorizzazione o di altra parte responsabile, la responsabilità spetta alla Parte contraente che ha giurisdizione sullo smaltimento del combustibile esaurito o sui rifiuti radioattivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo