Convenzione

Art. 26

DECLASSAMENTO

In vigore dal 8 gen 2006
- DECLASSAMENTO Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassamento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che: i) siano disponibili personale qualificato ed adeguate risorse finanziarie; ii) siano applicate le disposizioni dell' relative alla radio-protezione durante l'utilizzazione, agli scarichi di effluenti e alle emissioni non programmate ed incontrollate; iii) siano applicate le disposizioni dell' sull'organizzazione per i casi di emergenza; iv) siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declassamento.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-26

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DECLASSAMENTO (Art. 26 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo