Convenzione
Art. 26
26 / 44DECLASSAMENTO
In vigore dal 8 gen 2006
- DECLASSAMENTO
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassamento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che:
i) siano disponibili personale qualificato ed adeguate risorse finanziarie;
ii) siano applicate le disposizioni dell' relative alla radio-protezione durante l'utilizzazione, agli scarichi di effluenti e alle emissioni non programmate ed incontrollate;
iii) siano applicate le disposizioni dell' sull'organizzazione per i casi di emergenza;
iv) siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declassamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-26