Convenzione

Art. 29

RIUNIONE PREPARATORIA

In vigore dal 8 gen 2006
- RIUNIONE PREPARATORIA 1. Una riunione preparatoria delle Parti contraenti avrà luogo nei sei mesi successivi alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Al momento di detta riunione, le Parti contraenti: i) stabiliscono la data della prima riunione di verifica di cui all'. Quest'ultima ha luogo il prima possibile entro un termine di trenta mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione; ii) elaborano ed adottano per consenso Regole di procedura e Regole finanziarie; iii) stabiliscono in particolare ed in conformità alle Regole di procedura: a) i principi direttivi concernenti la forma e la struttura dei rapporti nazionali da presentare in applicazione dell'; b) la data di presentazione dei rapporti in questione; c) la procedura di esame di tali rapporti. 2. Ogni Stato o ogni organizzazione regionale a carattere d'integrazione o di altra natura che ratifica la presente Convenzione, l'accetta, l'approva, la conferma o vi aderisce e per il quale o per la quale la presente Convenzione non è ancora in vigore, può assistere alla riunione preparatoria come se fosse Parte alla presente Convenzione.
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RIUNIONE PREPARATORIA (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.) — Testo vigente | Portale Normativo