Convenzione
Art. 32
RAPPORTI
In vigore dal 8 gen 2006
- RAPPORTI
1. In conformità alle disposizioni dell', ciascuna Parte contraente presenta un rapporto nazionale in ogni riunione di esame delle Parti contraenti. Tale rapporto verte sulle misure adottate per adempiere a ciascuno degli obblighi enunciati nella Convenzione. Per ciascuna Parte contraente il rapporto verte inoltre su:
i) la sua politica in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
ii) le sue prassi in materia di smaltimento del combustibile esaurito;
iii) la sua politica in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
iv) le sue prassi in materia di smaltimento dei rifiuti radioattivi;
v) i criteri che applica per definire e classificare i rifiuti radioattivi.
2. Tale rapporto comporta inoltre:
i) un elenco degli impianti di smaltimento del combustibile esaurito ai quali la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
ii) un inventario del combustibile esaurito cui la presente Convenzione si applica, e che è in deposito o in stoccaggio
definitivo. Quest'inventario
comprende una descrizione delle materie e, se sono disponibili, informazioni sulla massa e l'attività totale di queste materie;
iii) un elenco degli impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica, con l'indicazione della loro localizzazione, del loro oggetto principale e delle loro caratteristiche essenziali;
iv) un inventario dei rifiuti radioattivi cui la presente Convenzione si applica e che:
a) sono immagazzinati in impianti di smaltimento di rifiuti radioattivi ed in impianti del ciclo del combustibile nucleare;
b) sono in stoccaggio definitivo; oppure
c) risultano da prassi precedenti.
Questo inventario comporta una descrizione delle materie ed altre informazioni rilevanti disponibili come informazioni sul volume o la massa, sull'attività e su alcuni radionucleididi;
v) un elenco degli impianti nucleari in corso di declassamento, con l'indicazione dello stato di avanzamento delle attività di declassamento in questi impianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-32